Il presente Regolamento si fonda sulle disposizioni normative vigenti in materia scolastica, con particolare riguardo ai seguenti testi di riferimento:

DPR 416, 417, 419/1974 - Decreti delegati
DL 297/1994 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
DPR 249/1998 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

 

Articolo 1 - Principi generali

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. [Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 1, commi 1 e 2]
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Le linee dell'attività didattica e formativa di Istituto hanno come scopo la realizzazione delle finalità generali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, incentrate particolarmente sullo sviluppo della personalità degli allievi e della loro cultura in rapporto alle esigenze di una società democratica che ha il suo punto di riferimento unificante nella Carta Costituzionale. I rapporti all'interno della scuola sono caratterizzati dal rispetto della specifica identità umana, sociale e culturale di ciascuno e dalla centralità della relazione educativa fra docente e studente.
L'azione didattica mira inoltre a promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità e a favorire, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, un efficace orientamento nella duplice prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario o post - secondario ovvero dell'inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito la scuola favorisce il rinnovamento della didattica nel senso dell'adozione di metodologie flessibili e atte a recepire le esigenze della vita culturale e sociale in continuo divenire e si apre al contributo delle agenzie formative e delle forze sociali e culturali esterne operanti sul territorio.


Articolo 2 - Iscrizioni

Le iscrizioni, corredate della documentazione necessaria, saranno accettate in base alle disposizioni dell'autorità scolastica e compatibilmente con le capacità ricettive dell'Istituto vista la L 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Consiglio di Istituto fisserà annualmente i criteri per la selezione delle eventuali domande in soprannumero e provvederà a darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.

Articolo 3 - Formazione classi

3.1 (formazione) Le classi, formate dal Dirigente scolastico, che potrà avvalersi dell'ausilio di una commissione all'uopo formata, secondo i criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio docenti e conformemente alle norme vigenti, devono rimanere immutate fino all'integrale compimento del corso, salvo trasferimenti per comprovate esigenze didattiche e logistiche o per richiesta motivata delle famiglie, da vagliarsi da parte del Dirigente scolastico.
3.2 (accorpamenti) Nel caso in cui per qualsiasi ragione si rendano necessari smistamenti o accorpamenti di classi, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto e sentiti i docenti delle classi, individuerà la/e classe/i da smistare o accorpare e procederà di conseguenza, dandone comunicazione alle famiglie direttamente interessate.

3.3 (Formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia)

  1. Nelle scuole dell'infanzia statali del Circolo si possono costituire sezioni omogenee ed eterogenee per età.
  2. In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap.
  3. Nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell'equità numerica tra i sessi, l'età, i casi sociali rilevanti o segnalati.
  4. La definitiva formazione delle sezioni avviene per sorteggio dei bambini.
  5. Le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi precedenti.
  6. Le iscrizioni nel corso dell'anno seguono il criterio dell'equilibrio numerico degli alunni frequentanti nelle sezioni e la valutazione, a cura del Capo d'Istituto, sentito il parere dei docenti interessati, dell'eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire.

3.4 (Formazione delle classi nella scuola elementare e media)

  1. Le classi prime, quando vi siano più sezioni parallele, sono formate con l'intento di garantire al massimo l'equilibrio qualitativo e quantitativo e di favorire il più possibile il mantenimento dei gruppi già formati nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
  2. La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri:
  • suddivisione equa fra maschi e femmine;
  • suddivisione equa per età ( 1. semestre e 2. semestre di nascita );
  • parere delle insegnanti di scuola materna di scuola elementare;
  • equa distribuzione dei casi problematici.
  1. Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di eventuale parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola elementare.
  2. Nelle classi parallele organizzate a modulo, assegnate allo stesso team di docenti, sono possibili scambi tra alunni, in base a criteri di equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa e valutazione esclusive dei docenti.
  3. Le iscrizioni alle classi intermedie oppure ad anno scolastico inoltrato dovranno rispettare il criterio dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d'Istituto sentito il parere dei docenti interessati. Le richieste specifiche delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri indicati.

3.5 Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi

  1. L'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi spetta al Capo d'Istituto che tiene conto dei seguenti criteri:
  2. continuità didattica
  3. competenze professionali specifiche
  4. esigenza di garantire la presenza, di norma, di almeno un titolare in ogni classe.
  5. valutazione discrezionale del Capo d'Istituto in presenza di situazioni particolari e riservate

Le richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri di cui ai punti a.b.c.d.


Articolo 4 - Durata e orario delle lezioni

4.1 (orario annuale) L'anno scolastico deve comprendere, ai sensi della normativa vigente, almeno 200 giorni di scuola ovvero 33 settimane complete.
L'orario di inizio e termine delle lezioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo conto della normativa in materia, delle caratteristiche specifiche degli indirizzi di studio attivati, degli orari dei mezzi di trasporto pubblico e di eventuali provate esigenze degli alunni e del personale di servizio.
4.2 (orario giornaliero scuola media) L'orario giornaliero sarà strutturato di norma in lezioni della durata di un'ora ciascuna dal lunedì al venerdì, salvo delibere in senso contrario del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, ispirate ai principi di sperimentazione dell'autonomia didattica ed organizzativa, che riguardino tutte le classi dell'Istituto ovvero un numero limitato di esse.
4.3 (riduzione della durata delle lezioni) Eventuali riduzioni - senza obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate - della durata dell'ora di lezione, per gravi e provate esigenze organizzative e logistiche ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa ministeriale, dovranno essere decise dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio docenti. Le eventuali riduzioni della durata dell'ora di lezione non giustificate dai suddetti motivi rientrano invece nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia didattica e, ove deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, comportano per docenti e alunni l'obbligo di recupero delle frazioni orarie tagliate in attività didattiche rivolte alla totalità delle classi coinvolte nella riduzione.
4.4 (intervallo) La durata massima dell'intervallo all'interno di ciascuna giornata di lezione è fissata in 15 minuti giornalieri, suddivisi in uno o due periodi a seconda di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. L'intervallo è considerato tempo-scuola a tutti gli effetti e all'interno di esso vige per i docenti il normale obbligo di vigilanza.
4.5 (compilazione dell'orario delle lezioni) L'elaborazione dell'orario delle lezioni sarà curata dalla Presidenza, in collaborazione con una commissione appositamente nominata. L'orario deve essere predisposto secondo criteri didattici, tenendo conto di particolari attività di sperimentazione o programmazione didattica avviate nell'Istituto e, nei limiti del possibile, delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti o dai Consigli di classe.

4.6 L'orario settimanale della scuola elementare è di 27/29 ore di attività didattiche - a seconda del ciclo - più le ore per la consumazione del pasto nei giorni in cui si svolgono i prolungamenti. Questi ultimi vengono deliberati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti e i genitori; pertanto  possono variare di anno in anno a seconda delle diverse esigenze che si presentano.

4.7 L'orario della scuola dell'infanzia è di 8 ore giornaliere, riducibili a 7 per particolari esigenze territoriali. Attualmente sono in funzione 2 sezioni a tempo ridotto con orario dalle 8,00 alle 13,00 per le famiglie che ne fanno espressamente richiesta.

 

Articolo 5 - Accesso ai locali dell'Istituto

5.1 (principio generale) Annualmente il Consiglio di Istituto fissa l'orario di apertura e di chiusura dell'edificio scolastico e i criteri per l'utilizzo degli spazi.
5.2 (orario mattutino) E' consentito agli alunni l'accesso ai locali dell'Istituto cinque minuti prima dell'orario di inizio della prima ora di lezione. Il personale docente in servizio alla prima ora dovrà essere presente in classe con almeno cinque minuti di anticipo sull'orario di inizio della lezione.
5.3 (orario pomeridiano) In orario pomeridiano la scuola sarà aperta per le riunioni degli organi collegiali e per consentire l'effettuazione di tutte le attività curricolari ed extracurricolari regolarmente approvate dagli organi medesimi o autorizzate dal Dirigente scolastico.
Nell'arco della giornata è consentito ai genitori o a chi esercita la patria potestà l'accesso ai locali dell'Istituto per fruire del servizio di Segreteria (durante gli orari di apertura al pubblico), per conferire con il Dirigente scolastico o con i docenti o per partecipare alle riunioni degli organi collegiali.
Potranno altresì accedere ai locali dell'Istituto coloro che frequentano le attività pomeridiane organizzate dai Consigli di classe/interclasse debitamente programmate e approvate dagli OO CC.
Chiunque entri nella scuola nell'arco della giornata è tenuto a motivare le ragioni della propria presenza al custode o al personale incaricato a qualsiasi titolo della vigilanza.
In orario pomeridiano gli studenti, anche riuniti in gruppi o associazioni, potranno usufruire dei locali della sede di Vico Tiratoio o della succursale di P.zza S. Maria degli Angeli dietro autorizzazione del Dirigente scolastico e con le modalità previste dalla ex-D.M. 133/96.
Analogamente, gli organismi rappresentativi dei genitori potranno utilizzare - previa autorizzazione del Dirigente scolastico - i locali della scuola per tenervi riunioni e assemblee.
5.4 (riunioni) Ogni gruppo, associazione od organismo rappresentativo di genitori e alunni è tenuto al massimo rispetto dei locali concessi per le riunioni. All'interno di ogni gruppo vi deve essere almeno un membro che si renda garante della pulizia dei locali e del rispetto degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, nonché del risarcimento di eventuali danni. In caso di imbrattamenti o danneggiamenti di qualsiasi sorta sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'uso dei locali.
5.5 (divieti) Non è consentito l'utilizzo dei locali dell'Istituto per attività che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, contrastino con la legalità costituzionale o con i principi democratici a cui si ispira il presente Regolamento.

5.6.1 ( accesso di rappresentanti di libri di testo per la scuola media ) I rappresentanti delle case editrici possono accedere all'istituto per la presentazione dei testi ai docenti della scuola media previo appuntamento da fissare fuori dall'orario di servizio dei docenti stessi.

5.6.2 Tali soggetti saranno accolti in un apposito spazio (sala docenti) onde evitare di arrecare disturbo alle classi durante le ore di lezione.

5.6.3 È indispensabile che siano muniti di tesserino di riconoscimento o lettera di presentazione della casa editrice da esibire preventivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato (Vicario o referente scuola media).

5.6.4 I rappresentanti delle case editrici per i testi della scuola elementare potranno depositare le copie - saggio presso un locale all'uopo individuato. Sarà loro cura provvedere al ritiro dei testi al termine delle operazioni di scelta effettuate dai docenti.


Articolo 6 - Vigilanza

6.1 (principio generale) I compiti di vigilanza sono affidati al personale docente e ATA - Collaboratori scolastici, nell'ambito delle rispettive mansioni e dell'orario di servizio di ciascuno.
6.2 (prima e ultima ora di lezione) I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione; quelli in servizio all'ultima ora sono tenuti a sorvegliare l'uscita degli studenti dalle classi e dall'edificio. Non è consentito ai docenti - in particolare all'ultima ora - lasciar uscire gli studenti dall'aula prima del suono della campanella indicante il termine della lezione.

6.3 (ritardo del docente) In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono tempestivamente informare gli Uffici della direzione didattica che provvederà ad affidare al personale ausiliario l'incarico temporaneo di vigilanza.
6.4 (cambio d'ora e intervallo) Durante il "cambio" dell'ora il trasferimento dei docenti da una classe all'altra ovvero lo spostamento delle classi dall'aula ai laboratori o ad altri locali e viceversa devono avvenire in modo rapido e ordinato onde evitare l'effettivo accorciamento dei tempi di lezione. I docenti sono evidentemente tenuti ad accompagnare le proprie classi durante i suddetti spostamenti e ad esercitare la necessaria vigilanza. Durante il cambio dell'ora gli studenti non devono fare rumore o allontanarsi dall'aula per non disturbare il lavoro delle classi vicine e consentire il regolare e tempestivo inizio della lezione successiva. Analoghe considerazioni valgono in caso di assenza dell'insegnante. Durante l'intervallo i docenti sono tenuti alla vigilanza nei corridoi secondo i turni stabiliti dalla Presidenza.
6.4 (durante le lezioni) Durante le lezioni i docenti possono lasciar uscire gli alunni dall'aula solo in caso di effettiva necessità e uno alla volta. Simili uscite vanno limitate allo stretto indispensabile e non devono in alcun modo ostacolare il normale svolgimento della lezione.

6.5 In caso di assemblee sindacali del personale docente, che notoriamente posticipano l'orario di ingresso delle scolaresche, gli alunni che non sono stati avvisati (assenza) saranno accolti all'interno della scuola e vigilati dal personale (docente o ATA - Collaboratori) presente.

 

Articolo 7 - Assegnazione delle aule e uso degli spazi

 

7.1. L'assegnazione delle aule avviene sulla base della proposta del Consiglio di Interclasse di plesso che valuta le esigenze complessive di utilizzazione degli spazi sulla base dei seguenti auspicabili criteri:

  1. le classi del 1. ciclo e con alunni portatori di handicap motorio, nei plessi in cui non esiste l'ascensore, sono situate ai piani inferiori
  2. le classi parallele o a modulo sono collocate in aule contigue
  3. l'ampiezza dell'aula dovrà essere proporzionale al numero degli alunni

7.2. Gli spazi diversi dall'aula sono individuati e destinati all'uso più idoneo concordato dai docenti. Tali spazi sono visualizzati in una mappa e corredati da orari di utilizzo da parte delle varie classi.

7.3. Per ogni spazio, strutturato ed utilizzato in modo polivalente, viene individuato un responsabile che si incarica dell'organizzazione pratica.

 


Articolo 8 - Assenze dalle lezioni

8.1 (principio generale) La frequenza è obbligatoria per tutte le lezioni, salvo gli esoneri consentiti dalla legge.
8.2 (libretto personale dell'alunno scuola media) All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni frequentanti la scuola media sono tenuti a ritirare sollecitamente il libretto personale dello studente, depositando la propria firma in segreteria e sul libretto stesso. Per ogni assenza gli alunni devono presentare, il giorno del rientro a scuola, la giustificazione firmata dai genitori sul libretto. Non verranno accettate giustificazioni firmate dal genitore che non abbia depositato la propria firma.
8.3 (assenze collettive) Anche le assenze in occasione di manifestazioni devono essere giustificate sul libretto, specificandone la motivazione in modo non generico. A tale proposito si ricorda che: "... anche quando il numero degli alunni in classe é esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituisce la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli assenti." (C. M. n. 61 del 29/2/80). E' altresì evidente che, nell'interesse degli alunni stessi, simili "assenze collettive" vanno il più possibile evitate.
8.4 (giustificazione delle assenze) Le giustificazioni devono essere presentate al docente della prima ora di lezione. Non è consentito giustificare due o più giorni di assenza non consecutivi sul medesimo tagliando. Ogni tagliando deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile; non saranno accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature.
8.5 (assenze di più giorni) Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi (comprese festività intermedie) occorre che la giustificazione sia accompagnata da certificato medico. In caso di assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni consecutivi la famiglia deve preavvertire per iscritto la scuola; in caso contrario sarà dovere di quest'ultima, a tutela della salute pubblica, richiedere la presentazione di certificato medico. Qualora un alunno/a dovesse effettuare (per motivi di salute, di famiglia o altro) ripetute assenze o ritardi in giorni non consecutivi, i genitori sono invitati a darne comunicazione preventiva alla Presidenza.

8.6 Le assenze degli alunni della scuola elementare  e dell'infanzia vanno giustificate dai genitori e, se superano i 5 giorni, devono essere corredate da certificazione medica con le stesse modalità del precedente art. 8.5

Articolo 9 - Entrate in ritardo e uscite anticipate

9.1 (ritardi entro la prima ora di lezione) Gli alunni che arrivano in ritardo entro le ore 9.00 potranno entrare in classe solo se autorizzati dall'insegnante della prima ora; in caso contrario attenderanno l'inizio della seconda. Qualora non fossero provvisti di giustificazione per il ritardo, saranno tenuti a presentarla il giorno successivo all'insegnante della prima ora.
9.2 (ritardi dopo la prima ora di lezione) Gli alunni che arrivano a scuola dalle ore 9.00 in poi devono passare in Vicepresidenza (o, per la succursale, dal docente delegato alla vigilanza) per farsi rilasciare il permesso di entrata e devono presentare la relativa giustificazione il giorno successivo all'insegnante della prima ora. Se i suddetti alunni ritardatari sono già muniti di giustificazione dei genitori devono comunque farla vistare dal Dirigente scolastico o da un suo delegato prima di entrare in classe.
9.3 (uscite anticipate) Solo in casi gravi e adeguatamente motivati potrà essere concessa l'uscita anticipata di un'ora rispetto al normale termine delle lezioni, dietro presentazione di richiesta firmata dal genitore sul libretto delle assenze e con il visto del docente dell'ora relativa, che - in presenza di valide ragioni - ha facoltà di dare parere negativo all'uscita anticipata. L'uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; in mancanza di questa autorizzazione i docenti non possono lasciar uscire gli alunni dalla scuola.
Eventuali entrate successive alle ore 9.00 o uscite anticipate di più di un'ora (fino a un massimo di due ore) dovranno essere del tutto eccezionali e potranno essere consentite solo per gravi e documentati motivi e rispettando le seguenti procedure:
a) in caso di motivi di salute (visite, analisi mediche ecc.) occorre che i genitori facciano pervenire alla Presidenza (o, per la succursale, al docente delegato per la vigilanza) i giustificativi necessari (certificato medico, impegnativa ecc.);
b) in caso di gravi motivi di famiglia occorre che i genitori specifichino per iscritto la necessità dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata;
c) nel caso in cui un genitore si presenti in Presidenza (o, per la succursale, dal docente delegato per la vigilanza) per accompagnare o prelevare di persona il proprio figlio/a potrà evitare di produrre la documentazione specificata ai punti a) e b).
9.4 (uscite temporanee) Non sono consentite uscite temporanee degli alunni dall'Istituto nel corso delle ore di lezione (con l'eccezione di coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, opzione D, muniti di apposito permesso permanente rilasciato dalla Presidenza).
9.5 (giustificazione dei ritardi) Ogni entrata in ritardo va giustificata separatamente; non è consentito giustificare due o più ritardi sullo stesso tagliando. Ogni tagliando deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile; non saranno accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature.
9.6 (istruzioni operative) Gli alunni che necessitino di uscire anticipatamente dovranno consegnare in Vicepresidenza il libretto delle assenze e la documentazione di cui all'art. 9.3 nel corso dell'intervallo.
I docenti devono sempre annotare con precisione sul registro di classe gli orari di eventuali entrate in ritardo (specificando se viene presentata giustificazione o no) e di uscite anticipate.
9.7 (permessi permanenti) Ove sussistano insuperabili problemi logistici, il Dirigente scolastico potrà concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata, per uno o più giorni della settimana in relazione alle specifiche esigenze. E' facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.


Articolo 10 - Controlli su assenze e ritardi

I docenti coordinatori di classe dovranno provvedere settimanalmente al controllo delle giustificazioni, utilizzando l'apposito registrino distribuito dalla Segreteria e segnalando in Presidenza i casi di frequenti assenze e ritardi. In caso di assenze o ritardi ripetuti (cinque) o di mancata giustificazione, il coordinatore della classe provvederà ad informarne le famiglie. L'eventuale perdurare di ritardi e/o assenze produrrà conseguenze di natura disciplinare, nonché segnalazione ai servizi territoriali per la dispersione.
La Presidenza si riserva di non concedere il permesso di uscita anticipata se la richiesta non appare motivata da reali e valide esigenze.
Analogamente, qualora le motivazioni addotte sul libretto non fossero ritenute valide, le assenze e i ritardi si considereranno ingiustificati.


Articolo 11 - Infortuni

In caso di indisposizione grave o infortunio gli alunni verranno accompagnati dal personale della scuola al più vicino Pronto Soccorso, a meno che i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, non diano indicazioni diverse in tal senso. In caso di indisposizione lieve verranno comunque avvertiti telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi.
I casi di infortunio - e in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive - verificatisi nei locali dell'Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari, uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe devono essere segnalati immediatamente alla Presidenza perché si possa aprire la relativa pratica assicurativa. I docenti tenuti alla vigilanza, o comunque presenti all'evento, dovranno stendere dettagliata relazione da allegare agli atti della pratica


Articolo 12 - Esonero dalle lezioni di Educazione fisica

Il Dirigente scolastico concede esoneri, temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche di Educazione fisica incompatibili con lo stato di salute dell'alunno/a, su richiesta della famiglia e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico dell'alunno/a stesso/a da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale .
L'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza alle lezioni di Educazione fisica, obbligatoria per legge, in quanto l'alunno/a esonerato/a dalle esercitazioni pratiche è comunque tenuto/a a partecipare alle lezioni limitatamente agli aspetti compatibili con il suo stato di salute (ad es. assistenza, organizzazione attività, arbitraggio e simili), a studiare gli argomenti di teoria previsti dalla programmazione annuale del docente perseguendo, al pari degli altri alunni, gli obiettivi formativi della disciplina attraverso esperienze didattiche di tipo pratico, teorico e organizzativo all'interno delle dinamiche relazionali del gruppo - classe.

Articolo 13 - Comportamento corretto e rispetto delle strutture - Danneggiamenti

13.1 (rispetto tra le persone) I rapporti all'interno dell'Istituto devono essere sempre caratterizzati da correttezza e rispetto reciproco. Gli alunni hanno diritto ad un trattamento rispettoso della loro specifica individualità e devono nel contempo impegnarsi a riconoscere il ruolo guida educativo di Dirigente scolastico, docenti e personale non docente e a seguire di conseguenza le indicazioni e le istruzioni dei medesimi in materia di comportamento.
13.2 (rispetto delle strutture) Il principio del rispetto del bene comune e dell'ambiente di studio e di lavoro è considerato preciso dovere civico per tutte le componenti scolastiche, che sono pertanto tenute ad esercitare la massima cura nei confronti dei locali (aule, corridoi, atrio, scale, palestre eccetera), delle suppellettili scolastiche, delle attrezzature e del materiale scientifico e didattico.
13.3 (pulizia delle aule) Gli alunni sono tenuti a lasciare le aule pulite ed ordinate al termine della mattinata, gettando rifiuti e cartacce negli appositi contenitori. I docenti, e in particolare quelli in servizio all'ultima ora, si incaricheranno di controllare che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata in condizioni di sporcizia, il commesso incaricato della pulizia provvederà ad avvertire immediatamente la Presidenza (o, in succursale, il docente delegato alla vigilanza); in questo caso saranno gli studenti della classe ad incaricarsi della pulizia durante l'intervallo della mattina successiva.
13.4 (cambi d'ora e trasferimenti aula - laboratorio) Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, negli intervalli, nei cambi d'ora e in assenza degli insegnanti ("ore buche") gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, senza recare disturbo o danno a persone e cose, secondo quanto previsto dall'art. 6.3 del presente Regolamento.
13.5 (danni) In caso di danneggiamento si applicheranno i seguenti principi:
a) chi venga ritenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento a locali, attrezzature, arredi o altro è tenuto a risarcire il danno;
b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumersi l'onere del risarcimento per i danni relativi agli spazi da essa occupati nella sua attività didattica;
c) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti contestati, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di cui al comma successivo;
d) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe che abitualmente la occupa, l'aula in questione viene equiparata al corridoio;
e) se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'atrio o altri locali simili, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
f) la Giunta esecutiva si incaricherà di effettuare la stima dei danni e di comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Qualora la famiglia per qualsiasi ragione rifiutasse di pagare il danno, il Dirigente scolastico procederà a sporgere denuncia all'autorità competente e attiverà la procedura per l'irrogazione di sanzione disciplinare secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
g) le somme ricavate dal risarcimento danni, versate a cura delle famiglie sul conto corrente postale della scuola secondo le modalità indicate dal Consiglio di Istituto, saranno acquisite al bilancio di Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso totale o parziale delle spese sostenute dall'Ente locale competente sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.


Articolo 14 - Divieto di fumo

14.1 (divieto) Ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 è fatto divieto di fumare all'interno dei locali della scuola, ivi compresi l'atrio, le scale, i corridoi, i servizi igienici e tutti gli altri spazi aperti al pubblico. Tale divieto si giustifica, oltre che in base al dettato legislativo, anche con la necessità che la scuola educhi gli alunni alla tutela della salute, propria ed altrui, e alla prevenzione delle malattie legate al tabagismo.
14.2 (vigilanza) Il Dirigente scolastico nomina annualmente il/i docente/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza di tale norma, in sede e in succursale. Su segnalazione dei suddetti incaricati il Dirigente scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'autorità competente perché venga comminata la sanzione stabilita dalla legge.


Articolo 15 - Sanzioni disciplinari

15.1 (comportamenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare) Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari punibili con le sanzioni sotto specificate:
a) relativamente all'attività didattica
- assenza "strategica", individuale o collettiva, in occasione delle verifiche orali o scritte;
- assenza non giustificabile con gravi e inderogabili motivazioni
- mancata giustificazione di assenze e ritardi;
- sistematici ritardi nell'entrare in classe, all'inizio della mattinata o in seguito a cambio d'ora o intervallo;
- sosta non giustificata nei corridoi, sulle scale o in spazi diversi da quelli in cui si trova al momento la propria classe;
- mancanza di libri, quaderni e altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica;
- ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate;
- mancanza di attenzione e/o atteggiamenti di disturbo durante la lezione;
- rumori, schiamazzi o qualsiasi altro comportamento che risulti motivo di disturbo per le classi vicine;
b) relativamente alle relazioni interpersonali e all'esercizio della libertà individuale
- insulti, offese verbali e/o scritte e comportamenti violenti nei confronti di studenti, docenti, personale ausiliario, Dirigente scolastico e di chiunque si trovi e operi legittimamente all'interno dell'Istituto;
- insulti e offese verbali e/o scritte alle istituzioni;
- utilizzo di un linguaggio e di un comportamento offensivi, volgari o denotanti rifiuto del dialogo educativo all'interno dell'Istituto;
- atteggiamenti o comportamenti che costituiscano ostacolo o impedimento all'esercizio della libertà di pensiero, di espressione e di scelta religiosa all'interno dell'Istituto;
- atteggiamenti o comportamenti discriminatori a sfondo etnico, sociale e religioso nei confronti dei compagni, del personale scolastico o di esterni che si trovino e operino legittimamente all'interno dell'Istituto;
- atteggiamenti o comportamenti di intimidazione o violenza psicologica o bullismo a danno di compagni, miranti a limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di pensiero, di espressione o di azione a tutti i livelli;
c) relativamente all'ambiente scolastico
- comportamenti che in qualsiasi modo mettano in pericolo l'incolumità delle persone, la salvaguardia delle strutture e della dotazione dell'Istituto nonché la piena sicurezza e funzionalità del medesimo;
- atti e comportamenti che in qualsiasi modo possano costituire pericolo per la salute e l'igiene pubblica e/o compromettano la salubrità dell'ambiente scolastico;
- azioni di furto, danneggiamento o degrado ai danni dell'ambiente scolastico e delle sue attrezzature;
- azioni di furto o sottrazione di denaro, valori e oggetti personali a danno di chiunque operi o si trovi anche solo temporaneamente nell'Istituto;
- manomissione o uso improprio di strumenti e attrezzature scolastiche;
- mancato rispetto delle norme concernenti l'utilizzo dei locali scolastici;
- mancato rispetto delle norme e delle procedure previste dai Regolamenti scolastici
- uscite dall'edificio scolastico - anche temporanee - non autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

15.2 (sanzioni irrogabili) Si individuano le seguenti sanzioni irrogabili (e relative procedure):
15.2.1 (principi generali) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, nel sanzionare i comportamenti scorretti, mirano a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettivo e a ripristinare la correttezza dei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità è individuale e pertanto in caso di infrazioni che coinvolgano più alunni si dovrà vagliare attentamente la posizione di ciascuno.
Ogni sanzione disciplinare è temporanea, proporzionata all'infrazione commessa e ispirata quanto più possibile al principio della riparazione del danno.
Le sanzioni disciplinari connesse al comportamento non hanno incidenza sulla valutazione del profitto scolastico; di esse si terrà conto unicamente nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.
15.2.2 (ammonizione e nota di biasimo sul libretto personale dello studente) L'ammonizione, orale o scritta, privata o in classe, e la nota di biasimo sul libretto personale dello studente, sono irrogate dal docente che, in quest'ultimo caso, si incaricherà di verificare che almeno un genitore vi abbia apposto la propria firma per presa visione e provvederà ad informare il coordinatore di classe.
15.2.3 (nota di biasimo sul registro di classe) La nota di biasimo sul registro di classe viene irrogata dal docente, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico, che a sua volta vi apporrà timbro e firma per presa visione, e al coordinatore di classe. In caso di reiterate note di biasimo, si provvederà - da parte del coordinatore di classe o, se necessario, del Dirigente scolastico - a convocare i genitori dell'alunno/a. In caso di reiterate note di biasimo a carico della classe si procederà, secondo la normativa, alla convocazione di un Consiglio di classe straordinario con la partecipazione dei genitori.
15.2.4 (allontanamento temporaneo dall'aula) In caso di comportamento particolarmente scorretto che ostacoli o impedisca lo svolgimento normale della lezione, il docente può disporre l'allontanamento temporaneo dall'aula dei disturbatori, che verranno accompagnati in Presidenza da un commesso, con nota di biasimo sul registro di classe. Il Dirigente scolastico - o chi lo rappresenta in caso di sua assenza - apposti timbro e firma per presa visione, provvederà alla convocazione dei genitori e all'avvio, ove necessario, delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
15.2.5 In caso di infrazione, il Dirigente scolastico provvede a raccogliere gli elementi necessari (tra cui anche prove materiali ed eventuali dichiarazioni e testimonianze scritte) per effettuare una prima ricostruzione dei fatti, per poi disporre la convocazione con procedura d'urgenza del/i Consiglio/i di classe cui spetta l'irrogazione delle sanzioni e sottoporre ad esso/i i documenti acquisiti. Prima di assumere qualsiasi decisione il Consiglio di classe (o, nel caso specifico di cui al comma precedente, il Dirigente scolastico) è tenuto a sentire la versione dei fatti o le giustificazioni - orali e/o scritte - dell'alunno. Anche su richiesta dell'alunno, è data facoltà di convertire la sanzione in un servizio a vantaggio della comunità, da definirsi di volta in volta tenendo conto delle capacità del sanzionato, delle esigenze del servizio scolastico e della gravità dell'infrazione commessa ( es.: servizi legati alla pulizia e alla valorizzazione dei locali e degli arredi scolastici ).
 15.2.6 (esclusione dalle attività extrascolastiche) Nei casi in cui si ritenga sussistano le ragioni, può essere disposta l'esclusione dell'alunno/a sottoposto a sanzione disciplinare da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni di studio, uscite didattico - sportive (ivi compresa la partecipazione a campionati giovanili ) e iniziative analoghe. La predetta sanzione può costituire un provvedimento disciplinare autonomo.
15.2.7. (comunicazioni agli alunni e alle famiglie) Ogni delibera relativa a sanzioni disciplinari viene immediatamente comunicata per intero allo studente e ai genitori (ovvero a chi esercita la potestà genitoriale).
15.2.8 (infrazioni commesse durante gli esami) Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni.
15.2.9 (ricorsi) Contro le sanzioni disciplinari previste nel presente articolo è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla data di irrogazione, al Consiglio di Garanzia di cui all'art. 14.3.

15.3 (Consiglio di Garanzia)
15.3.1 (composizione) Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da 3 docenti eletti dal Collegio docenti, da 2 genitori designati dal Comitato Genitori e da 1 rappresentante A.T.A. designato dall'assemblea del personale ausiliario. Per ciascun componente viene eletto o designato un membro supplente che partecipa alla riunione quando il titolare ne sia legittimamente impedito in quanto componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, o destinatario della medesima o genitore dello studente sottoposto alla sanzione. Il Consiglio di Garanzia viene rinnovato a cadenza biennale. E' dichiarato decaduto il componente che non presta più servizio nell'istituto o non vi risulta più iscritto in seguito a trasferimento o superamento dell'Esame di Stato o non è più genitore di alunno iscritto. In caso di decadenza subentra come titolare il primo tra i membri supplenti a suo tempo designati, e così via. In caso di esaurimento anche dei membri supplenti, si provvede entro 45 giorni ad una nuova designazione con le modalità sopra specificate.
15.3.2 (riunioni) Il Consiglio di Garanzia si riunisce in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni su convocazione del Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso. Le riunioni avvengono alla presenza dei soli membri del Consiglio e sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei membri effettivi. Il Consiglio esamina i dati e la documentazione di cui all'art. 14.2.5, 2° comma e le ragioni esposte dai ricorrenti e può convocare e sentire i ricorrenti, i testimoni e le persone a vario titolo coinvolte nel procedimento. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tutte le operazioni di cui sopra, e le relative delibere, vengono verbalizzate a cura di uno dei membri appositamente incaricato dal Dirigente scolastico e su di esse deve essere rispettato da parte di tutti il segreto d'ufficio. Onde garantire piena libertà di coscienza, i verbali riporteranno unicamente l'esito numerico delle votazioni, omettendo i nomi dei favorevoli e dei contrari.
15.3.3 (competenze) Il Consiglio di Garanzia esamina i ricorsi scritti presentati nei termini stabiliti dall'art. 14.2.10 dallo studente o dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, ovvero da chi abbia interessi legittimi da difendere. Il Consiglio, dopo attento esame della documentazione e delle ragioni addotte dai ricorrenti secondo quanto specificato all'art. 15.2, delibera in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso stesso e, in caso affermativo, decide in via definitiva nel merito della questione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento.
Il Consiglio di Garanzia si pronuncia, su richiesta scritta e motivata, anche in merito ai conflitti che sorgano all'interno dell'istituto circa l'applicazione del presente Regolamento. In questo caso il Consiglio, acquisiti tutti gli elementi necessari per decidere, perviene ad una delibera motivata ispirata prioritariamente al criterio della conciliazione - ove possibile - degli interessi e delle parti in causa. Qualora il problema sollevato derivi invece da un vuoto normativo o da un'inadeguatezza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la delibera del Consiglio di Garanzia ha valore normativo sino all'avvenuta modifica o integrazione del Regolamento da parte del Consiglio di Istituto.
15.3.4 (comunicazione e accesso agli atti). Ogni delibera del Consiglio di Garanzia è comunicata per intero ai ricorrenti e ai componenti del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione oggetto del ricorso, ovvero a coloro che hanno sollecitato il suo pronunciamento. L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/1990 e successive modificazioni.
15.3.5 (ricorsi) Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva.

 

Articolo 16 - Colloqui col Dirigente scolastico

Gli alunni potranno conferire col Dirigente scolastico nell'intervallo o al termine delle lezioni purché dietro preavviso. Per circostanze di particolare urgenza e gravità gli alunni potranno chiedere, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora, un colloquio col Dirigente scolastico o un suo delegato anche durante le lezioni. In tal caso l'uscita dell'alunno/a dovrà essere annotata sul registro di classe.


Articolo 17 - Partecipazione degli alunni alla vita della scuola

17.1 (principi generali) Gli alunni sono chiamati a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola e alla tutela dell'ambiente scolastico. Lo svolgimento dell'attività didattica e formativa deve essere sempre caratterizzato da una collaborazione reale e costruttiva tra tutte le componenti scolastiche in esso coinvolte.
17.2 (alunni stranieri) Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola organizza e favorisce, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione, iniziative di accoglienza e integrazione per gli stranieri.
17.3 (propositività) Fermo restando che il diritto - dovere (e le connesse responsabilità) di progettare l'offerta didattica e formativa e di realizzarla concretamente nelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari compete alla componente docente in quanto professionalmente qualificata a farlo, gli alunni e i genitori possono avanzare agli organi collegiali proposte relative alla trattazione o all'approfondimento di problemi o tematiche che a loro giudizio risultino particolarmente motivanti o formative, in ambito curricolare ed extracurricolare.
17.4 (programmazione didattica) All'inizio dell'anno scolastico, ed ogni volta che risulti necessario, i docenti provvederanno ad illustrare sinteticamente alle classi le linee generali della propria programmazione di materia relativamente a obiettivi da raggiungere, argomenti da trattare, modalità di attuazione delle prove di verifica, criteri di valutazione e di attribuzione del voto.
17.5 (valutazione) Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che contenga indicazioni atte a favorire le capacità di autovalutazione e ad avviare il recupero delle lacune dimostrate. Ogni giudizio attribuito deve essere scritto o orale, a seconda del tipo di verifica di volta in volta attuato; se reso in forma scritta deve esplicitare i livelli di prestazione raggiunti dall'alunno/a e contenere indicazioni sul recupero delle lacune. Ogni giudizio deve essere riportato contestualmente sul registro del docente e sul libretto personale dell'alunno. I tempi massimi per la correzione e la riconsegna delle verifiche scritte saranno stabiliti classe per classe all'inizio dell'anno scolastico al momento della definizione del patto formativo.
Le verifiche scritte svolte in classe e a casa durante il corso dell'anno, una volta corrette e classificate, divengono a tutti gli effetti documenti ufficiali, la cui custodia e conservazione competono all'istituzione scolastica. Non è pertanto consentito consegnare agli alunni le suddette verifiche perché vengano portate a casa per presa visione. Su richiesta delle famiglie o degli alunni potranno essere effettuate fotocopie delle verifiche, a cura dei diretti interessati e senza che il documento venga portato al di fuori dell'edificio scolastico. Durante i colloqui scuola - famiglia i genitori potranno prendere visione delle verifiche scritte eseguite nel corso dell'anno scolastico. A tale diritto si applicano le restrizioni previste dal successivo art. 16.9 in materia di riservatezza.
17.6 (informazione) Gli alunni hanno diritto ad essere informati - da parte del Dirigente scolastico o dei docenti a ciò appositamente delegati - sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola. La scelta delle modalità informative (avvisi, incontri, diffusione di materiale, risposta a quesiti, consulenza eccetera) verrà effettuata caso per caso dalla Presidenza, che potrà tenere conto di eventuali proposte in tal senso avanzate dai rappresentanti degli studenti.
17.7 (riservatezza) I docenti e il personale scolastico devono astenersi dal comunicare alla famiglia, contro la volontà dell'alunno/a, notizie e/o informazioni riservate sull'alunno/a contenute in qualsiasi modo nelle prove di verifica effettuate oppure comunicate loro in via confidenziale. Tale divieto non si applica qualora le notizie e informazioni di cui sopra siano tali da poter avere dirette ripercussioni sulla salute e/o sull'incolumità dell'alunno/a in questione.
 17.8 (schede e altri documenti di valutazione). Le schede di valutazione quadrimestrali e i documenti di valutazione intermedia eventualmente rilasciati dalla scuola agli alunni dovranno recare la firma per presa visione dei genitori.

 


Articolo 18 - Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

18.1 (principi generali) La partecipazione propositiva dei genitori alla vita della scuola costituisce un importante contributo alla gestione qualitativa del servizio e alla risoluzione di eventuali problemi ad esso legati.
18.2 (colloqui scuola - famiglia) I genitori hanno diritto a ricevere puntuali informazioni sul rendimento scolastico dei propri figli e hanno parimenti il dovere di mantenere un rapporto costruttivo con la scuola, fondato sullo scambio di informazioni.
I colloqui con le famiglie avranno luogo secondo le modalità stabilite annualmente dal Collegio docenti e avranno lo scopo di promuovere la più ampia e fattiva collaborazione tra docenti e genitori. In caso di necessità i genitori hanno il diritto di chiedere incontri su appuntamento con i singoli docenti del consiglio di classe anche al di fuori dei momenti di ricevimento generale eventualmente fissati. Analogamente, in caso di necessità, i docenti potranno disporre la convocazione delle famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dell'alunno/a o altra modalità idonea.
I colloqui su appuntamento si effettuano di norma dall'inizio di novembre sino a metà maggio, con interruzione di circa un mese in occasione degli scrutini del primo quadrimestre.
I genitori potranno conferire con il Dirigente scolastico negli orari di ricevimento e su appuntamento; per questi colloqui non si applica la restrizione di cui al comma precedente.


Articolo 19 - Diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni

19.1 (affissione) In spazi appositamente approvati e a ciò riservati, gli alunni e gli operatori scolastici potranno esporre fogli o cartelli che siano espressione del proprio pensiero, fatto salvo il rispetto dei limiti alla libertà di espressione previsti dal Codice Penale e nel rispetto dei valori costituzionali. I fogli o cartelli di cui sopra dovranno sempre essere datati e firmati in modo leggibile dall'estensore o dagli estensori, pena l'immediata rimozione. Nel caso in cui essi siano espressione delle idee di un gruppo, almeno uno dei componenti deve depositare la propria firma in Presidenza.
L'affissione di qualsiasi foglio o cartello dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di divieto di affissione è consentito il ricorso scritto entro cinque giorni al Consiglio di Garanzia.
19.2 (rimozione) I suddetti fogli o cartelli dovranno comunque venire rimossi, a cura degli autori, entro un mese dall'affissione o quando il messaggio in essi contenuto non sia più di stretta attualità. In caso di omissione, della rimozione si incaricherà la Presidenza. A nessuno è consentito danneggiare, imbrattare o rimuovere per intolleranza ideologica materiali regolarmente affissi negli spazi consentiti.
19.3 (divieti) All'interno dell'istituto non è consentito affiggere o distribuire avvisi economici di nessun tipo, fogli di giornale non prodotti all'interno dell'Istituto, volantini o manifesti di propaganda partitica.
19.4 (garanzie) La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dei diritti e della personalità altrui, non è sanzionabile, né direttamente né indirettamente.

Articolo 20 - Assemblee

20.1 (assemblee dei genitori) Le assemblee dei genitori si riuniscono, anche in orari coincidenti con le lezioni, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico di autorizzazione all'uso dei locali scolastici con preavviso di almeno 5 giorni. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti eventualmente invitati.
20.2 L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di classe. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea stessa, oppure della maggioranza del Comitato Genitori o di almeno 300 genitori. Onde favorire la partecipazione alle suddette assemblee, la Presidenza si impegna, su richiesta dei promotori, a comunicarne la data e l'ordine del giorno a tutti gli interessati. L'assemblea dei genitori elegge al proprio interno un presidente e si dota di uno specifico Regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio di Istituto. Qualsiasi disposizione contenuta nel suddetto Regolamento che risultasse in contrasto con la normativa vigente o con il presente Regolamento di Istituto è da ritenersi automaticamente nulla.

 

Articolo 21 - Ingresso di esperti esterni

L'eventuale ingresso di esterni che partecipino ad iniziative didattiche, culturali o informative promosse dalla scuola deve essere autorizzato dal Consiglio di Istituto che, in caso di necessità, potrà all'uopo delegare il Dirigente scolastico. Possono, inoltre,  essere utilizzati esperti, previa contrattazione secondo le norme indicate dal CC e dal Nuovo Regolamento amministrativo contabile, per attività didattiche curricolari o aggiuntive per l'ampliamento dell'offerta formativa programmato in sede di stesura del POF. Il Consiglio d'Istituto delibera la misura dei compensi e i criteri di scelta degli esperti. In proposito si richiama, come parte integrante del presente Regolamento la del. n. 22 del 31 gennaio 2003.

Articolo 22 - Organi Collegiali

22.1 (principi generali) Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito di intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.
22.2 (convocazione) L'avviso di convocazione degli organi collegiali, completo di ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza potranno essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.
22.3 (Collegio docenti) Il Collegio dei Docenti definisce la programmazione didattico - educativa per l'anno in corso, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale ed interdisciplinare, e delibera le iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, di sua competenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
22.4 (Consiglio di classe) Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente, e comunque almeno quattro volte all'anno, in orario extrascolastico, su convocazione della Presidenza. Riunioni straordinarie possono venire indette dalla Presidenza su richiesta scritta del coordinatore di classe, oppure di almeno quattro docenti, oppure di almeno cinque membri del Consiglio stesso. Analoga procedura vale per le richieste di convocazione di assemblee di classe che prevedano la partecipazione dei genitori.
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore (nominato annualmente dalla Presidenza) e delibera la programmazione delle attività didattiche, curricolari ed integrative. La partecipazione a manifestazioni, spettacoli, visite guidate o altre iniziative simili durante l'orario scolastico deliberata dal Consiglio di classe è obbligatoria per ciascuno alunno. In caso di difficoltà economiche, le famiglie possono chiedere al Consiglio di Istituto le relative sovvenzioni, seguendo la procedura prevista dal Regolamento dei viaggi di istruzione sempre che vi sia disponibilità di bilancio.
22.5 (Consiglio di Istituto) Il Consiglio di Istituto si riunisce in orari non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni per discutere e deliberare sui problemi di sua competenza, concernenti l'organizzazione della vita e delle attività della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o per delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da consegnare agli interessati.
Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e le sue deliberazioni sono vincolanti per l'intera comunità scolastica. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Istituto ha il diritto di chiedere il parere degli altri organi collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza.


Articolo 23 - Criteri per l'utilizzo delle risorse e per gli acquisti

23.1 (premessa) Il pieno e funzionale utilizzo delle risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione di un servizio qualitativamente valido costituisce cura fondamentale del Dirigente scolastico e degli operatori scolastici secondo i rispettivi livelli di responsabilità.
23.2 (risorse umane) L'assegnazione dei docenti alle classi, che dovrà comunque fondarsi su considerazioni squisitamente didattiche e mirare all'ottimale utilizzo delle risorse e delle professionalità disponibili, sarà decisa dal Dirigente scolastico sulla base di criteri approvati dal Collegio docenti, sentite le RSU.
23.3 (bilancio) L'utilizzo dei fondi del bilancio di Istituto sarà effettuato sulla base di un apposito piano preventivo predisposto annualmente dalla Giunta esecutiva ed approvato dal Consiglio di Istituto tenendo conto del parere del Collegio docenti e di eventuali suggerimenti e proposte delle altre componenti scolastiche. Tale piano preventivo confluirà nella redazione del programma annuale oggetto di controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dal Nuovo regolamento Amministrativo Contabile varato con DI 44/2001.
23.4 (acquisti) Gli acquisti verranno deliberati dal Consiglio di Istituto, che si avvarrà della collaborazione di un'apposita commissione incaricata di raccogliere e vagliare le proposte avanzate dalle singole componenti scolastiche. Fatte salve le spese fisse per il funzionamento dell'Istituto e le esigenze particolari che potranno di volta in volta manifestarsi, sarà cura prioritaria del Consiglio di Istituto provvedere all'incremento e/o al rinnovo delle attrezzature informatiche e scientifiche e dei sussidi didattici, ivi compreso il patrimonio librario e multimediale della biblioteca.


Articolo 24 - Accesso al Laboratorio d'Informatica, alla palestra e al cortile - Gestione dei materiali didattici

24.1 L'uso del laboratorio di informatica deve essere assicurato a ciascuna classe attraverso apposita turnazione, da stabilirsi in funzione dell'orario delle lezioni. L'accesso alla palestra e al cortile è consentito solo in presenza dell'insegnante di ed. fisica per la scuola media e del docente di attività motorie per la scuola elementare.
24.2 E' vietato l'uso delle attrezzature di Educazione fisica agli studenti al di fuori delle lezioni della suddetta tale materia, e comunque in assenza dell'insegnante. Parimenti l'uso degli strumenti musicali sarà consentito solo in presenza dell'insegnante ovvero, in assenza di esso, a studenti in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

24.3 L'uso dei materiali didattici ivi compresi i libri è consentito ad ogni docente e ad ogni classe secondo la necessità.

24.4 Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato e sottoscritto su un apposito registro. Il consegnatario è responsabile dell'oggetto fino alla restituzione.

24.5 Docenti ed alunni devono aver cura dei materiali didattici, devono usarli in modo corretto e conservarli dopo l'uso.

24.6 Particolare attenzione devono prestare i docenti che prelevano libri lasciati in visione dalle case editrici, avendo cura di restituirli al termine della consultazione. La segreteria annota in apposito registro il nominativo del docente che prende in visione il/i libro/i; tale annotazione dovrà essere controfirmata dal docente. Gli eventuali ammanchi saranno addebitati all'ultimo consegnatario annotato sul registro


Articolo 25 - Accesso ai servizi scolastici

25.1 (Segreteria) L'accesso al servizio di Segreteria, in sede e in succursale, è consentito esclusivamente negli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto e comunicati tramite affissione all'albo scolastico.
25.2 (fotocopie) La fornitura delle fotocopie indispensabili per l'effettuazione di verifiche scritte o per l'attività didattica sarà garantita gratuitamente dalla scuola per opera di personale appositamente delegato dal Dirigente scolastico. Gli alunni e i docenti potranno realizzare fotocopie ad uso personale utilizzando le fotocopiatrici disponibili in sede e in succursale. Gli alunni potranno effettuare fotocopie ad uso personale durante l'intervallo o, in caso di effettiva urgenza, durante le lezioni purché autorizzati dall'insegnante dell'ora, che annoterà l'uscita sul registro di classe. E' evidente che tali casi devono essere comunque limitati allo stretto indispensabile.
25.3 (telefoni) L'uso dei telefoni della scuola da parte degli alunni deve essere limitato all'intervallo, con possibilità di effettuare comunicazioni urgenti alla famiglia richiedendo alla Presidenza il permesso di utilizzare il telefono della scuola. L'uso dei telefono da parte del personale docente e ATA deve essere limitato alle esigenze di servizio e, solo eccezionalmente, può essere consentito per uso personale (urgenza di comunicare con la famiglia ).
Durante le lezioni e le attività didattiche di qualsiasi genere, curricolari ed extracurricolari, e durante le riunioni degli organi collegiali i telefoni cellulari devono essere tassativamente spenti.
25.5 (distributori automatici di bevande e merendine) L'uso dei distributori automatici di bevande e merendine è consentito agli alunni durante l'intervallo, utilizzando gli appositi contenitori per gettarvi rifiuti e cartacce.


Articolo 26 - Viaggi di istruzione e iniziative analoghe

I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e sportive e altre iniziative analoghe costituiscono parte integrante della normale attività didattica e sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe, per la parte didattica, e dal Consiglio di Istituto per la parte organizzativa e finanziaria.

Articolo 27 - Sicurezza

27.1 (principi generali) La tutela della sicurezza e della salubrità della scuola in quanto luogo di studio e di lavoro è compito di ciascuna delle componenti scolastiche, in relazione al proprio ruolo e ai propri compiti. In particolare è dovere di tutti segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi fatto o circostanza che possa compromettere la sicurezza di tutti o parte degli operatori ed utenti della scuola.
27.2 (nomina responsabili) Il Dirigente scolastico nomina annualmente almeno un docente responsabile del coordinamento delle iniziative per la sicurezza per la sede e uno per la succursale, i quali sono incaricati di promuovere presso tutte le componenti scolastiche la conoscenza e la consapevolezza delle norme in materia, di predisporre o aggiornare il piano di evacuazione dell'edificio, di verificare l'efficienza degli impianti e degli strumenti di sicurezza e di organizzare, almeno una volta l'anno, un'evacuazione simulata dell'edificio.

 

Articolo 28 - Assemblee sindacali e scioperi

 28.1 Il personale della scuola ha diritto, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare fino ad un massimo di 10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore per volta.

28.2 Il personale che intende partecipare alle assemblee è tenuto a comunicarlo tempestivamente e i docenti ad avvisare per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell'orario scolastico.

28.3 In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il Capo d'Istituto informa, mediante comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali previsti per legge, essendone il responsabile.

28.4 I Docenti possono comunicare all'Ufficio di direzione la propria intenzione di non aderire all'iniziativa di sciopero.

28.5 In caso di sciopero del solo personale ausiliario il Dirigente Scolastico avrà la facoltà di decidere la sospensione delle attività didattiche o il funzionamento del servizio con orario ridotto.

 

Articolo 29 - Validità del Regolamento e modifiche ad esso

Il presente Regolamento ha carattere vincolante per tutte le componenti scolastiche, che sono chiamate paritariamente a rispettarlo e a garantirne il rispetto. Esso potrà essere modificato solo tramite delibera del Consiglio d'Istituto, al quale dovranno essere fatte pervenire eventuali proposte in tal senso.
Il Consiglio di Istituto si impegna pertanto a recepire tempestivamente le novità normative che dovessero comportare la necessità di integrare o modificare il presente Regolamento.
In caso di modifica del Regolamento saranno preventivamente interpellati il Collegio docenti, il Comitato genitori, che avranno la possibilità di avanzare pareri, suggerimenti e proposte.

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